Quando si parla di case in affitto è bene capire quali siano le spese che spettano all’inquilino e quali al padrone di casa. L’obbligo del locatore è quello di effettuare tutte le riparazioni necessarie affinché l’immobile sia mantenuto in buono stato locativo, come stabilito dall’art. 1576 c.c., che comprendono opere di manutenzione ed escludono eventuali guasti o deterioramenti. Dall’altra parte, obbligo dell’inquilino è quello di mantenere in buono stato l’immobile così per come gli viene consegnato dal locatore.
Locatore e inquilino
Quando viene stipulato un contratto di affitto, che disciplina la presenza di un inquilino all’interno dell’abitazione, esistono una serie di spese che devono essere affrontate da uno dei due soggetti. L’inquilino, in particolare, deve fare fronte al pagamento degli oneri accessori e del canone di locazione, come stabilito nel contratto di locazione.
La procedura, solitamente, prevede che il condominio per potere fare fronte ad alcune specifiche spese condominiali, possa richiedere la somma di denaro al padrone di casa. Sarà questi successivamente a realizzare un’apposita richiesta per ottenere le somme pagate dall’inquilino.
Il pagamento degli oneri accessori dovrà essere effettuato entro il termine dei due mesi dall’emissione della richiesta da parte del locatore.
Che cosa si intende per buono stato locativo?
La norma a cui fa riferimento il “buono stato locativo” è l’articolo 1576 del codice civile, che stabilisce che il locatore ha l’obbligo di eseguire, nel corso della locazione, tutte le necessarie riparazioni tranne quelle di piccola manutenzione che sono a carico dell’inquilino. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e manutenzione ordinaria, sono tutte a carico dell’inquilino, tranne in caso di accordi diversi stabiliti tra le due parti.
Ciò viene stabilito per consentire all’inquilino di godere a pieno del bene preso in affitto, dove tutte le utilità concessegli per contratto o per natura del bene, devono essere mantenute in buone condizioni. In caso di necessità di riparazioni per natura dolosa o colposa dell’inquilino, sarà quest’ultimo a farsi carico delle eventuali spese.
L’obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie, al fine di mantenere in buono stato locativo l’immobile, riguarda sia la parte dell’immobile di esclusiva proprietà del locatore che le parti comuni dell’edificio, essendo un obbligo legato a quello (a suo carico) della riparazione e manutenzione dell’immobile locato.
Ne deriva da ciò, che la violazione di questo obbligo comporta un’azione risarcitoria conseguente all’inadempimento e può essere richiesto il ripristino dei locali, da parte dell’inquilino, per utilizzarli secondo quanto stabilito nel contratto di locazione.
Che cosa dice l’articolo 1576 CC?
La prima cosa da fare per capire quali siano gli obblighi del locatore e quali quelli dell’inquilino, è leggere con attenzione quanto viene riportato sul contratto di locazione stipulato tra le due parti. Entrambi, possono avere raggiunto un accordo e specificato tutto all’interno del contratto al momento della stipula. In caso contrario, viene inserito quanto previsto dalla legge, facendo riferimento agli articoli:
- 1576 c.c.: secondo il quale spettano all’inquilino le spese di piccola manutenzione, mentre competono al proprietario quelle relative alle riparazioni necessarie e di straordinaria manutenzione, che consentono all’immobile di essere in buono stato locativo e adempiere all’uso per cui è stato locato;
- 1609 c.c.: che fa specifica menzione agli interventi di piccola manutenzione a carico dell’inquilino. Pertanto, sono a carico dell’inquilino le riparazioni dovute all’uso dell’immobile ma non quelle che dipendono da caso fortuito, dall’antichità dell’immobile che sono, invece, a carico del proprietario.