Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori e le propagazioni provenienti dal fondo del vicino, a meno che non superino la normale tollerabilità, anche in base alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma, l’autorità giudiziaria deve tenere conto del bisogno della produzione, in ragione della proprietà, prendendo in considerazione anche le esigenze di un determinato utilizzo.
A cosa fa riferimento l’art. 844 c.c.?
La disciplina delle immissioni è sancita dall’articolo 844 del codice civile che stabilisce i criteri per regolare eventuali conflitti tra utilizzi incompatibili di fondi vicini, determinati dalla diffusione di fattori che possono arrecare disturbo.
Secondo quanto stabilito dalla norma in questione, il proprietario di un fondo non può impedire immissioni di fumo, di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e propagazioni che derivano dal fondo del vicino, tranne nel caso in cui dovessero superare la normale tollerabilità, tenendo anche conto della condizione dei luoghi.
Da una prima lettura dell’articolo, si evince come questo possa offrire una possibile soluzione di compromesso al fine di potere garantire, in caso di eventuali conflitti tra vicini, una maggiore libertà di esercizio del proprio diritto, causando il minore danno reciproco.
Quali tipologie di immissioni sono disciplinate dall’art. 844 c.c.?
Analizzando la norma si può notare come l’art. 844 c.c. faccia riferimento alle immissioni di fumo o di calore, alle esalazioni, ai rumori, agli scuotimenti, ovvero tutte immissioni considerate “materiali”. Secondo quante più volte specificato dalla giurisprudenza, queste immissioni devono essere provocate dall’uomo e quindi, in grado di sprigionare sostanze che possano essere fisicamente misurabili.
Tuttavia, però, l’elenco delle immissioni sembra essere in continua evoluzione in base alle conoscenze scientifiche e quindi, sottoposto a un continuo aggiornamento affinché possa essere applicata correttamente la normativa, salvaguardando la salute. Pertanto, le immissioni in oggetto non comprendono solamente quelle percepibili, ma si estendono anche a quelle non percepibili ma rilevabili, in quanto idonee a influire negativamente sulla salute umana, come nel caso delle immissioni elettromagnetiche.
La legge, inoltre, richiede che queste immissioni siano indirette oppure mediate, ovvero il risultato di un’attività svolta lecitamente, in modo continuato o periodico, nel fondo del vicino. Ciò significa che l’immissione diretta nel fondo altrui è sempre considerata illecita.
Quali sono i criteri per applicare l’art.844 c.c.?
Ai fini della valutazione delle immissioni, la norma stabilisce tre diversi criteri di accertamento:
- la normale tollerabilità;
- il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà;
- la priorità d’uso.
Mentre i primi due criteri sono obbligatori, poiché il giudice nella valutazione della liceità o illiceità di un’immissione non può tralasciare nessuno dei due, il terzo criterio è facoltativo. La priorità di un determinato uso può essere valutata e presa in considerazione solamente se ritenuta opportuna.
Valutazione della normale tollerabilità
Il limite della normale tollerabilità rappresenta il criterio principale per verificare se un’immissione possa essere considerata lecita o meno. I casi esaminati in materia sembrano essere ampi, poiché la giurisprudenza si è trovata più volte a dovere decidere, in generale e nei casi specifici, da cosa possa derivare la normale tollerabilità dell’immissione.
Criterio della relatività
Nella legge sembra venire meno una misura in base alla quale potere stabilire, attraverso criteri automatici, il limite della tollerabilità delle immissioni. Viene, infatti, utilizzato il criterio della relatività che cambia da caso a caso. Questo limite deve essere determinato ogni volta dal giudice, mediante l’aiuto di un consulente tecnico, in base al caso specifico, considerando:
- la condizione dei luoghi;
- la tollerabilità per chi deve subire l’immissione.