Può succedere nel corso della vita che sia necessario dovere cambiare abitazione in poco tempo, dovendo spostarsi di città per motivi familiari o di lavoro.
Per vari motivi ci si può ritrovare a dovere lasciare il proprio immobile disabitato e per evitare di dovere affrontare spese inutili, può sorgere la possibilità di subaffittare i locali a un altro inquilino.
In questo nostro articolo vedremo com’è possibile stipulare un contratto di subaffitto per dividere le spese di un affitto e condominiali, nel rispetto della legge in vigore con tutti gli obblighi da adempiere.
Che cos’è il contratto di sublocazione?
Il contratto di subaffitto è definito secondo il codice civile come una “sublocazione” e si attua nel momento in cui un inquilino concede in uso a terzi, l’appartamento di cui ha la disponibilità in seguito a un contratto di locazione. Quando il contratto riguarda l’intero immobile si parla di “sublocazione totale”, mentre se riguarda solo una parte si chiama “sublocazione parziale”. Il conduttore per la stipula del contratto può anche non avere mai visto prima di allora l’inquilino, in quanto non sembra essere una condizione necessaria.
Quando è possibile sottoscrivere il contratto di sublocazione?
La legge italiana regola la possibilità di subaffittare un immobile o una parte, per consentire al conduttore di sublocare per intero il proprio immobile concesso in locazione per uso abitativo previo consenso del locatore.
E’ possibile stipulare un contratto di subaffitto, quindi cercare e trovare un inquilino disposto a condividere una parte o l’intero immobile, purché all’interno del contratto non ci sia inserita la clausola che ne vieta il subaffitto.
L’unica cosa che la legge italiana vieta, è la possibilità per gli studenti universitari di stipulare contratti di subaffitto senza avere ricevuto il consenso esplicito da parte del proprietario, che deve sempre essere richiesto. Solo dopo avere ottenuto il permesso, allora lo studente può subaffittare.
Il contratto di subaffitto non prevede alcun importo limite o fissato dalla legge, poiché si basa su un libero accordo tra le parti. Da quando è stato abolito l’equo canone, la fissazione della pigione è stata affidata al libero mercato. Non sembra neppure essere necessario il consenso da parte del proprietario, a cui non compete alcuna decisione in merito.
Quanto può durare un contratto di sublocazione?
La durata di un contratto di subaffitto non sembra avere un termine minimo, lasciando così alle parti la possibilità di decidere. Pertanto la durata può essere di un giorno, una settimana, un mese oppure per anni. La comunicazione del periodo di sublocazione rimane comunque obbligatoria.
L’unico vincolo è che il contratto non può avere una durata superiore a quella del contratto di locazione. In ogni caso terminerebbe alla conclusione di quest’ultimo. Anche nel caso in cui ci fosse una risoluzione anticipata del contratto, cesserebbe in automatico il contratto di sublocazione.
Come si stipula un contratto di sublocazione?
La stipula di un contratto di sublocazione è alquanto semplice. Per procedere è necessaria:
- la comunicazione al proprietario mediante lettera raccomandata indicando i dati, la durata del contratto e il numero delle stanze dell’appartamento;
- la registrazione del contratto (solo se superiore ai 30 giorni) con un pagamento del 2% di imposta di registro.
La registrazione del contratto deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dopo avere versato l’imposta di registro con un modello F24. Nel caso in cui il cittadino sublocato dovesse essere extracomunitario, allora sarà obbligatorio compilare e presentare al Comune in cui si trova l’immobile, il modulo di dichiarazione di ospitalità per gli stranieri.
Obbligo della ricevuta
La persona che riscuote la somma dell’affitto per dimostrare di avere ottenuto il pagamento ha l’obbligo di rilasciare una ricevuta non fiscale. L’obbligo della ricevuta è presente al di là da come si riceve la somma, mediante bonifico bancario, con assegno o in contanti. Non è prevista dalla legge, la possibilità di accumulare in un’unica ricevuta più incassi. La persona che adotta questo sistema può essere soggetta a verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.