Qual’è l’iter da seguire per dividere una casa in due parti? Per procedere al frazionamento o accorpamento di un’unità immobiliare si dovranno seguire una serie di determinati passaggi burocratici sulla base delle regolamentazioni introdotte nel 2014. Nel corso dei paragrafi successivi andremo ad approfondire tutte le regolamentazioni legali legate alla suddivisione dell’unità abitativa in due case separate tra loro.
Condizioni da rispettare per il frazionamento e l’accorpamento edilizio
Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, più conosciuta come Sblocca Italia, sono state modificate alcune condizioni a riguardo delle procedure contenute del testo Unico sull’edilizia sia nel caso del frazionamento immobiliare, sia nel caso dell’accorpamento di più unità. A livello burocratico si potrà procedere alla suddivisione di un alloggio grande in due appartamenti, oppure decidere di unire più alloggi in riferimento sia al piano superiore che ad un’unico piano senza la necessità di ottenere permessi specifici dalla propria sede comunale.
Le regolamentazioni da seguire per il frazionamento e l’accorpamento delle unità immobiliari si dimostrano essere le stesse previste per la modificazione di alcune parti interne della casa come l’abbattimento o spostamento delle pareti, l’apertura di nuove porte, nel rispetto della volumetria complessiva dell’edificio la quale dovrà risultare invariata al termine delle operazioni. Prima di procedere con le dovute modifiche si dovrà trasmettere al Comune la CILA, la Comunicazione di Inizio lavori, tramite l’assistenza di un tecnico abilitato come il geometra, l’architetto o l’ingegnere, al fine di attestare la compatibilità dei lavori con le norme legali in corso.
Oltre alla CILA si dovranno allegare anche l’elaborato progettuale e i dati dell’impresa che andrà ad eseguire i lavori di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari a validità dell’aggiornamento catastale. Nel caso in cui le modifiche strutturali producano un aumento della superficie calpestabile, insieme ad una maggiore fruibilità delle utenze, si dovranno pagare al Comune gli oneri dovuti al carico urbanistico. Al termine dei lavori si dovrà inoltre trasmettere anche una seconda comunicazione a livello comunale, mentre se le modifiche vengono eseguite all’interno di un condominio si dovrà richiedere l’approvazione dell’assemblea, pur non prevista come un obbligo dalla legge in rapporto alle ristrutturazioni interne.
In caso di modifiche esterne all’interno di un condominio si dovrà procedere all’aggiornamento dei millesimi di proprietà, coinvolgendo dal punto di vista legale l’organizzazione dell’assemblea. Il frazionamento o accorpamento immobiliare rientrano all’interno delle detrazioni Irpef al 50% per lavori di ristrutturazione, compreso il bonus mobili in presenza di nuovi acquisti sotto forma dello stesso importo.