Le condizioni degli sfratti, ovvero dei procedimenti legali con i quali si impone ad un inquilino di lasciare l’immobile affittato, sono stabilite dal codice civile 657. Gli sfratti possono essere effettuati per morosità o per finita locazione. Quest’ultimo può essere intimato quando l’inquilino non lascia l’appartamento dopo la scadenza del contratto, che generalmente dura quattro anni ed aggiunti ad altri quattro.
Come si effettua uno sfratto?
La procedura di sfratto per finita locazione prevede, per prima cosa, l‘intimazione del proprietario del locale di lasciare il locale, che comprende anche una citazione, per la quale si prevede una convalida. Nella citazione, fatta davanti al tribunale della zona dove è situato l’immobile, viene riportato un avvertimento, in cui si dice che se il coinquilino mancherà alla comparizione, si potrà procedere con lo sfratto.
Tra la data della notifica dell’intimazione e quella dell’udienza (la cui separazione è di meno di una ventina di giorni), le parti interessante si presenteranno in giudizio o dovranno comparire in cancelleria, insieme ai propri legali, per presentare i documenti, a meno che il conduttore non lasci l’immobile. L’inquilino, in questo caso, presenta dei documenti sulla propria posizione finanziaria e/o familiare, il modo che il giudice possa rendersi conto della situazione ed agire di conseguenza.
Può accadere che, durante l’udienza, l’intimato si opponga allo sfratto, nel caso di motivi gravi o delle eccezioni, entrambi fondati su prove scritte. Se sono valide, il giudice può emettere un’ordinanza, subordinata a una cauzione.
Nel caso che l’opposizione sia fondata il giudice può pronunciare un’ordinanza di mutamento di rito, che proseguirà nelle forme di rito previste. Se non è fondata, il giudice può emettere un ordinanza di rilascio.
Questo sfratto può avere delle tempistiche lunghe, soprattutto se l’inquilino richiede una proroga, richiedendo il termine di rilascio, che da’ al conduttore la possibilità di risanare il suo problema, entro un mese.
Cosa succede nel caso di mancata comparizione?
Nel caso il conduttore dovesse mancare alla comparizione in giudizio, o non si opponga in alcun modo, il giudice ordinerà che venga eseguito lo sfratto, entro un mese.
Se l’intimato non si reca in tribunale per motivi di forza maggiore, come una mancata conoscenza della citazione o un incidente, si dovrà procedere come previsto dal codice.
Dopo tutto questo, se l’inquilino non si decide a lasciare l’immobile, il proprietario potrà attivare la procedura di esecuzione forzata, in cui si potrà far intervenire gli ufficiali giudiziari e le forze dell’ordine.